ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST-CONTATORE

Al fine di aumentare le tutele in materia di sicurezza, L’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito indicata anche con AEEGSI) ha emanato:

1. con la delibera 40/04 del 18 marzo 2004 (integrata da successivi provvedimenti) il “Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas” in vigore sino a tutto il 30/06/2014;
2. con la delibera 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014 le “Disposizioni in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas”, che ridefiniscono i contenuti del Regolamento di cui sopra con effetto dal 1° luglio 2014 ed, estendono l’applicazione dell’accertamento post-contatore alle utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto.

In via generale, con i predetti provvedimenti l’AEEGSI:
• prevede adempimenti volti a garantire e promuovere la sicurezza degli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate (prevalentemente metano e Gas di Petrolio Liquefatto) e destinati ad usi di riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento/climatizzazione);
• non modifica la legislazione in tema di sicurezza ma prevede, come azione aggiuntiva, che le società di distribuzione prima di attivare la fornitura di gas verifichino che l’impianto del cliente sia dotato della documentazione prevista dal “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 22 gennaio 2008, n. 37” ( di seguito anche DM 37/08), con particolare riguardo ai documenti che costituiscono parte integrante della dichiarazione di conformità. Tale documentazione, che deve essere rilasciata dall’installatore, certifica la corretta esecuzione dell’impianto ed ha l’obbiettivo di garantire la piena sicurezza dell’impianto stesso;
• dispone procedure e modalità per l’accertamento degli impianti di utenza (tubazioni, accessori, aperture o sistemi per aerazione e ventilazione, sistemi per lo scarico dei fumi di combustione e delle condense) che alimentano caldaie per il riscaldamento, scaldabagni, piani cottura ed altre apparecchiature di utilizzo;
• per ogni impianto di utenza nuovo, modificato o trasformato attribuisce alle società di distribuzione del gas il compito di svolgere (con proprio personale o con professionisti esterni) i controlli sulla documentazione relativa agli impianti, redatta dagli installatori. Tali controlli sono finalizzati ad accertare la congruenza dell’impianto di utenza alle leggi ed alle norme tecniche di riferimento per la sicurezza, limitatamente a quanto rilevabile dai documenti;
• dispone che gli obblighi per l’accertamento della sicurezza degli impianti gas si applichino:
• per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004;
• per gli impianti di utenza modificati o trasformati, a partire dal 1° luglio 2014.
Per gli impianti di utenza in servizio l’applicazione è invece rimandata a data da definire con successivo atto dell’AEEGSI.

LINEE GUIDA CIG N. 11

In conformità a quanto previsto all’art. 11.6, lettera c) della deliberazione 40/2014/R/gas e s.m.i., si riportano al link seguente le Linee Guida CIG n. 11 con annesso il modello del rapporto tecnico di compatibilità e il modello di dichiarazione del progettista di rispetto della legislazione antincendio.

Linee guida CIG N. 11-2018